Entro il 15 settembre 2018 tutte le “certificazioni qualità” dovranno essere aggiornate e riemesse secondo la nuova edizione della norma.
La transizione alla nuova norma non si risolve con l’utilizzo della sola tabella di correlazione tra vecchi e nuovi punti della norma, così come l’analisi del contesto e dei rischi/opportunità non può essere copiata da un sistema di gestione già certificato. Sicuramente il processo di transizione utile al miglioramento dell’azienda non può essere pianificato ed attuato in pochi giorni di lavoro.
La nuova norma ha cambiato radicalmente anche i documenti che è necessario mantenere.
Prima di tutto va chiarito quali sono le informazioni che l’organizzazione deve mantenere:
- Lo scopo e campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità (punto 4.3)
- Le informazioni documentate a supporto della funzionalità dei processi (4.4)
- La politica della qualità (5.2)
- Gli obiettivi della qualità (6.2)
Col fine di fornire evidenze dei risultati ottenuti devono essere conservate anche queste informazioni:
- Informazioni che dimostrino che il processo è condotto come pianificato (4.4)
- Evidenze dell’adeguatezza delle risorse di monitoraggio e misura (7.1.5.1)
- Evidenza della riferibilità di monitoraggi e misurazioni (7.1.5.2)
- Evidenza delle competenze del personale che può influenzare la prestazione e l’efficacia del SGQ (7.2)
- Evidenze di riesame dei requisiti di prodotti e servizi (8.2.3)
- Registrazioni atte a dimostrare che i requisiti di progettazione e sviluppo sono stati soddisfatti (8.3.2)
- Registrazioni riguardanti gli input di progettazione e sviluppo (8.3.3)
- Controlli delle attività di progettazione e sviluppo (8.3.4)
- Registrazioni riguardanti gli output di progettazione e sviluppo (8.3.5)
- Modifiche di progettazione e sviluppo, incluso i risultati delle revisioni, le autorizzazioni alle modifiche e le azioni necessarie alle stesse (8.3.6)
- Registrazioni della valutazione, selezione, monitoraggio continuo dei fornitori esterni e le azioni derivanti da queste attività (8.4.1)
- Evidenza di identificazione univoca degli output quando la tracciabilità è un requisito (8.5.2)
- Evidenza della perdita, danneggiamento o causa di non utilizzabilità di proprietà di clienti o fornitori esterni e comunicazione ai rispettivi proprietari ((8.5.3)
- Risultati del riesame delle modifiche di fornitura di prodotto o servizio inclusi chi ha concesso l’autorizzazione e le azioni intraprese (8.5.6)
- Registrazioni del rilascio di prodotti e servizi compresi criteri utilizzati e autorizzazioni al rilascio (8.6)
- Registrazione delle non conformità, azioni intraprese, concessioni ottenute, identificazione dell’autorità che decide le azioni riferite alla non conformità (8.7)
- Risultati della valutazione delle performance e dell’efficacia del SGQ. (9.1.1)
- Evidenza dell’implementazione del programma di audit interni e relativi risultati (9.2.2)
- Evidenze del riesame della direzione (9.3.3)
- Evidenza della natura delle non conformità e di ogni azione conseguentemente intrapresa (10.2.2)
- Risultati di ogni azione correttiva (10.2.2)
L’organizzazione deve poi mantenere anche tutti i documenti che dovessero risultare necessari dall’analisi del contesto e dei rischi/opportunità o che fossero stati valutati necessari per il corretto svolgimento dei processi.
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