Pubblicato dal Ministero della salute e Ministero dello sport il Decreto 26 giugno 2017, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un attività sportiva non agonistica o amatoriale, che tratta la linea guida sulla dotazione e l’utilizzo di defribrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.
L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nei seguenti casi:
- qualora utilizzino un impianto sportivo avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;
- qualora sia presente una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonchè durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso e devono inoltre assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata.
La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata determina l'impossibilità di svolgere le attività.
Non vige alcun obbligo in caso di gare organizzate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche relative alle attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio, quali ad esempio biliardo, bocce, golf, pesca sportiva di superficie e nel caso di gare organizzate al di fuori degli impianti sportivi.