Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo in materia di formazione per la SSL dei lavoratori sancito dalla Conferenza Stato-Regioni. Uno dei punti che subito è stato oggetto di attenzione è che è scomparso il riferimento alla possibilità di terminare la formazione ai lavoratori entro 60 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. Punto che era invece presente nel precedente accordo e che ha purtroppo dato adito ad interpretazioni spesso errate o molto fantasiose. Ma cosa significa in pratica? Ricordiamo che il Datore di Lavoro ha obbligo, secondo art. 37 del D.Lgs. 81/08, di fornire ai lavoratori una formazione adeguata e sufficiente, che includa la conoscenza dei rischi specifici presenti nel loro ambiente di lavoro, le misure di prevenzione e protezione adottate, e i comportamenti da tenere per garantire la propria sicurezza e quella degli altri. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: Ciò significa che il lavoratore nel momento in cui è adibito a una mansione deve essere già formato. Quindi la formazione va pianificata preventivamente in fase di assunzione o cambio mansione. La formazione generale e specifica dei lavoratori può anche essere organizzata dal Datore di Lavoro purché siano rispettati i requisiti definiti dal nuovo Accordo stato-regioni. Per approfondimenti, contattatemi WhatsApp 3475977139
